2021-04-09

Buoni pasto in smart working: cosa dice l’Agenzia delle Entrate

Myriam Zanatta
Myriam Zanatta
Buoni pasto in smart working:

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I buoni pasto sono diffusi in Italia ormai da anni. Si tratta di biglietti che il datore di lavoro fornisce al dipendente per il pranzo, qualora il servizio mensa non sia incluso all’interno dell’azienda.

I buoni pasto possono essere consegnati sotto forma cartacea, con un carnet di ticket oppure in formato elettronico, con una tessera dotata di microchip (come se fosse un bancomat).

In generale non è mai esistito alcun obbligo per il datore di lavoro nel fornire i buoni pasto ma è un incentivo, a discrezione dell’azienda, che se concesso al dipendente aiuta sicuramente a migliorare la qualità della vita e il benessere durante le pause pranzo.

Alla luce della nuova situazione lavorativa in smart working, come sono cambiate però le cose?

Il dipendente ha ancora diritto ai buoni pasto?

Buoni pasto e smart working

A disciplinare l’emissione ai dipendenti dei buoni pasto è l’articolo 144 comma 3 del D.Lgs numero 50/2016 che indica questi ticket come “attività finalizzata a rendere per il tramite di esercizi convenzionati il servizio sostitutivo di mensa aziendale” e, come già indicato, non sussiste alcun obbligo da parte del datore di lavoro che può liberamente scegliere se destinarli ai propri lavoratori.

Secondo la Legge 81 del 2017 il dipendente che lavora da casa, in modalità agile, ha diritto allo stesso trattamento economico e normativo definito dal suo contratto e pari a quando il lavoro viene svolto all’interno dell’azienda. Non viene quindi fornita nessuna esplicita indicazioni sull’erogazione dei buoni pasto che, anche in modalità smart-working o agile che dir si voglia, possono essere contemplati o meno. Le aziende che hanno deliberatamente scelto di fornire i buoni pasto ai propri dipendenti, per il principale motivo che il lavoratore non è obbligato a lavorare da casa ma può recarsi in un co-working o lavorare da un’altra sede della stessa azienda e che quindi abbia bisogno di un supplemento per il pasto. In caso contrario, le aziende che non hanno concesso l’utilizzo dei buoni pasto calcolano che il lavoro agile sia flessibile anche negli orari e che quindi la pausa pranzo non sia obbligatoria.

L’unico caso in cui l’azienda è obbligata a emettere i buoni pasto è qualora nel CCNL relativo sia specificata l’indennità della mensa. In questo caso, infatti, il servizio mensa non viene considerato come un servizio utile al dipendente ma come una retribuzione aggiuntiva a tutti gli effetti e, per quanto stabilito dalla Legge 81 de 2017, anche in smart working non è possibile ricevere una retribuzione differente da quella stabilita nel contratto di lavoro.

Esenzione fiscale per i buoni pasto

Ad intervenire sulla tematica è stata l’Agenzia delle Entrate lo scorso febbraio.

Il tutto è nato dalla presentazione di un interpello da parte di un ente bilaterale all’Agenzia dell’Entrate, in modo da definire se l’erogazione dei buoni pasto per i lavoratori che ad oggi si trovano a lavorare da casa, fosse corretto e che non contribuisse a maggiorare il reddito del dipendente stesso. Il dubbio principale dell’ente riguardava, in particolare, l’applicazione della ritenuta d’acconto sul lavoro dei buoni pasto.

Nella risposta l’Agenzia dell’Entrate specifica che non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente

  • la somministrazione di vitto e delle mense, da parte del datore di lavoro oppure organizzate da terzi all’interno dell’azienda
  • i buoni pasto, definiti come “prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto” fino a un importo di 4 euro per i buoni cartacei e 8 euro per quelli elettronici
  • le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto concesse ai lavoratori dei cantieri edili, a strutture lavorative a carattere temporaneo oppure a quelle che sono ubicate in zone isolate dove le strutture di ristoro ed i servizi non sono facilmente raggiungibili. Tutto ciò fino a un importo massimo di 5,29 euro.

Ciò significa che i buoni pasto sono una sostituzione del servizio di somministrazione del vitto ed indipendente dalla modalità di lavoro, agile o in azienda, così come dall’orario dello stesso.

L’esenzione fiscale, pertanto, deve essere riconosciuta anche ai dipendenti che svolgono la propria attività lavorativa da casa, in modalità agile e senza alcuna ritenuta d’acconto IRPEF sui buoni pasto cartacei che hanno un valore massimo di 4 euro e quelli elettronici, fino ad un massimo di 8 euro.

Le regole generali dei buoni pasto

L’articolo 4 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 giugno 2017, n. 122 disciplina infine quelle che sono le regole valide per tutti i buoni pasto.

In particolare, i buoni pasto consentono al lavoratore che li riceve di usufruire di un servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore indicato sul buono pasto.

Al tempo stesso, permettono al servizio di ristoro convenzionato che emette il servizio di comprovare l’avvenuta prestazione nei confronti della società che ha emesso il buono per il proprio dipendente.

I buoni devono essere utilizzati dai lavoratori subordinati, siano essi a tempo pieno o parziale e anche se l’orario di lavoro non prevede una pausa pranzo. Infine, questi ticket possono anche essere riconosciuti ai collaboratori che non hanno un rapporto di dipendenza e subordinazione con l’azienda.

Importante è sapere che i buoni pasto non sono in alcun modo cedibili, cumulabili oltre il limite massimo di 8 buoni, commercializzabili o convertibili con denaro. Devono quindi essere utilizzati solamente dal titolare e nel rispetto delle regole sopra citate.

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